Skip to main content

L’annullamento del contratto

Frequenti sono i quesiti circa le possibilità, che le parti hanno, di ipotizzare l’annullamento del contratto concluso: poiché è molta la confusione a tale riguardo ed è bene precisare i confini, abbastanza ristretti, di una tale eventualità, in via, come sempre, assai sintetica e chiara, cerchiamo di evidenziare i concetti fondamentali di tale importante argomento.
In presenza di determinati vizi, specificamente previsti ed indicati dalla legge, il contratto concluso tra le parti può essere annullato, sempre e solo a mezzo di una pronuncia giudiziale, ossia una sentenza, appunto, di annullamento, fino alla quale, è bene precisare, il contratto stesso continua a produrre i suoi effetti.
Le cause generali di annullabilità del contratto previste dal codice civile sono l’incapacità legale o naturale di uno dei soggetti ed i cosiddetti vizi della volontà, ossia l’errore, la violenza ed il dolo.
Un soggetto si trova in stato d’incapacità legale ove sia minore d’età, interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno o, viceversa, d’incapacità naturale, ove si trovi, concretamente ed al di là della qualificazioni legali di cui sopra, in stato d’incapacità d’intendere e/o volere (menomazione, dovuta alle più svariate ragioni, della propria sfera intellettiva e della volontà).
Il contratto concluso dall’incapace, può essere impugnato ai fini dell’annullamento, dal rappresentante legale dell’incapace stesso (ossia, colui che ne cura gli interessi, non essendone in grado il soggetto) o dall’incapace medesimo.
L’errore è, invece, l’ignoranza o la falsa rappresentazione, da parte di uno dei contraenti, di elementi contrattuali rilevanti ai fini della conclusione del contratto: condizioni per invocare l’annullamento del contratto, in questo caso, sono la rilevanza dell’errore (deve ricadere su elementi essenziali dell’accordo, quali la natura, l’oggetto e tale da determinare la parte a concludere) e la riconoscibilità dell’errore (è necessario che, la controparte, fosse nelle condizioni di accorgersi dell’errore).
Abbiamo violenza, rilevante a fini di annullamento del contratto, quando un contraente o un terzo, mediante una minaccia ingiusta esercitata sull’altro contraente, lo induce a concludere un contratto che, diversamente, non avrebbe voluto: la parte che ha subito la violenza (che dev’essere esplicita, seria ed attuale), può invocare l’annullamento del contratto così concluso.
Ove, infine, si rilevi venuto ad esistenza ogni tipo di inganno, raggiro, artificio, menzogna, falsa rappresentazione di uno scenario di fatto, a mezzo dell’opera consapevole e volontaria di un soggetto, allo scopo di indurre, uno dei contraenti, a concludere il contratto, si concretizza la fattispecie del dolo: la parte contraente, vittima del dolo, può agire in giudizio ed invocare l’annullamento del contratto, a condizione che, il dolo stesso, sia stato determinante ai fini della conclusione del contratto che, senza di esso, non sarebbe stato perfezionato.
E’ importante rammentare che, l’indispensabile azione giudiziale di annullamento, si prescrive in cinque anni, che decorrono, in caso di incapacità legale, dal momento in cui cessa lo stato giuridico che la provoca (interdizione, minore età..), in caso d’incapacità naturale, dal momento della conclusione del contratto ed, in ultimo, in caso di vizio del consenso, dal giorno cui cessa la violenza o sono stati scoperti l’errore o il dolo, come sopra descritti.
L’effetto dell’eventuale sentenza di annullamento è retroattivo, ossia, oltre a determinare l’estinzione del contratto, ne elimina gli effetti dal momento della conclusione, comportando, così ed in linea generale, il ripristino della situazione di fatto e diritto preesistente al contratto medesimo venuto meno.
Importante segnalare, in chiusura, che, i soggetti terzi che, in buona fede, hanno acquisito un diritto in virtù del contratto, poi annullato, sono tutelati dalla legge, salvo il caso che, l’annullamento, dipenda da incapacità legale (interdizione, minore età, amministrazione di sostegno..), circostanza nella quale, l’annullamento medesimo, travolge anche i diritti dei terzi di buona fede.