L’ascensore condominiale
In assenza di disposizioni particolari del regolamento di condominio, le spese per l’uso ed il mantenimento dell’ascensore (energia elettrica, sostituzione funi, ingrassaggi, etc..) e per la manutenzione ordinaria (controlli periodici previsti per legge), sono ripartite tra i condomini in base all’uso, secondo il dettato dell’art.1124 c.c ed ossia, nello specifico, nella misura del 50% sulla base dei millesimi di ciascuno ed il restante 50% in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano. La Cassazione ha più volte chiarito che, di regola, da tali esborsi vanno esonerati i condomini del piano terreno, i proprietari dei negozi e quelli dei soli box interrati che non sono raggiunti dall’elevatore; sono comunque valide, non trattandosi di norma perentoria, diverse discipline delle spese ordinarie (e per il normale uso) eventualmente individuate dai condomini e fatte oggetto di apposita convenzione scritta.
Il discorso è differente per le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto (sostituzione cabina, motore, strutture portanti, etc..) che vanno sostenute da tutti i condomini su base millesimale, a prescindere dalle possibilità d’uso ed in virtù della definizione legale dell’ascensore, di cui si diceva in principio, quale bene comune a tutti gli effetti.
In conclusione ed in ragione della rilevanza pratica, all’interno della vita condominiale, dell’impianto ascensore, si segnala come, la Cassazione, abbia riconosciuto come illegittimo il divieto di trasporto di mobili e materiali edilizi a mezzo degli impianti condominiali, ancorché di piccole dimensioni, a patto che, il condomino utilizzatore, non ne provochi il danneggiamento, ne curi la pulizia e non ne precluda totalmente l’utilizzo agli altri comproprietari.