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Compravendita tra aziende e vizi della cosa venduta

Affrontiamo, con doverose sintesi e chiarezza, un tema rilevantissimo per l’interesse aziendale, illustrando, in via pratica, le norme fondamentali sulla base delle quali vengono decisi i giudizi di merito che riguardano questa frequentissima problematica.
La regola generale, dettata dal codice civile, prevede che la cosa venduta debba essere immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata (cosiddetto “difetto strutturale”) o ne diminuiscano, in modo apprezzabile, il valore (art.1490 c.c.).
In caso il bene o il materiale acquistati presentino un difetto, l’acquirente ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo, ovviamente proporzionale al difetto medesimo: in caso di risoluzione, l’acquirente stesso dovrà restituire il bene o il materiale che si trovino nella sua disponibilità, ed il venditore dovrà restituireall’acquirente, l’importo ricevuto a titolo di prezzo.
La garanzia per vizi, sopra tratteggiata, ha la durata di un anno dalla consegna del bene o del materiale e, allo scopo di far validamente valere il proprio diritto, l’acquirente deve denunciare il difetto entro 8 giorni dalla scoperta.
In generale, il termine legale sopra indicato decorre:
– per i vizi facilmente riconoscibili, dal giorno della consegna;
– per i vizi occulti, dal giorno della loro effettiva scoperta (che andrà adeguatamente provata).
Nel caso di “vizio apparente” o facilmente riconoscibile, tuttavia, la garanzia non è dovuta se la merce è stata ricevuta senza sollevare alcuna contestazione nell’immediatezza della consegna.
La norma che pone a carico del compratore l’onere di denunciare i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta, presuppone, infatti, che i vizi stessi non siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto o della consegna, se successiva alla conclusione, dovendo i beni essere trasportati a destinazione (art. 1511 c.c.); quando, invece, si tratti di vizi apparenti e, come tali, oggettivamente riconoscibili con l’uso della normale diligenza, risulta, quindi, di rilevanza decisiva sollevare la contestazione nel momento in cui si presume che, il compratore, sia stato in grado di esaminare diligentemente la merce.
La denuncia deve essere scritta, ma non è necessario che sia assolutamente analitica, potendo essere anche sommaria purché idonea a comunicare, senza dubbio, l’esistenza di una difformità/non conformità, i cui tratti specifici potranno essere dettagliati in seguito; la denuncia medesima può provenire dal compratore o da un suo rappresentante, a patto che disponga del relativo e formale incarico ed il venditore ne sia a piena conoscenza.