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Le clausole vessatorie nei contratti tra aziende

Si è portati a pensare che, le clausole vessatorie, ossia quelle previsioni contrattuali che comportano un oggettivo e grave squilibrio tra i diritti e le prerogative delle parti, riguardino solo la sfera dei consumatori, ma non è affatto così: vediamo, in estrema sintesi ed in via pratica, come tale problematica legale riguardi anche le aziende ed i contratti aziendali.
Il codice civile, all’art. 1341, fornisce un elenco tassativo di tali clausole, ma la giurisprudenza ne ammette un’interpretazione estensiva.
Sono senza dubbio vessatorie la totalità delle previsioni, non infrequenti, che mirano a limitare, in tutto o in parte ed anche con particolari artifici terminologici, la responsabilità di un contraente in caso di suo inadempimento, e radicalmente vietate, anche se approvate specificamente, sono quelle di esonero dalla responsabilità per colpa grave o dolo.
Allo stesso modo e sempre per rimanere nell’ambito della maggiore casistica, sono vessatorie le clausole, tutte, che avvantaggiano una parte, concedendogli un diritto che, la legge in primis, non le attribuisce: è il caso della libera recedibilità dal contratto o della facoltà di sospensione dell’esecuzione dello stesso, per una delle parti.
Frequenti anche le previsioni, parimenti vessatorie, che hanno l’obiettivo di far decadere, una parte, dal diritto di sollevare eccezioni, contestazioni o lamentele formali, e le connesse garanzie per i vizi, nel caso le relative denunce non siano poste in essere con determinate forme ed in tempi eccessivamente brevi.
Assai frequenti sono anche le norme contrattuali che comportano proroghe o rinnovazioni tacite degli obblighi e degli accordi, a più riprese riconosciute vessatorie dalla giurisprudenza.
Ma cosa occorre sapere, in concreto, circa la validità di queste clausole?
In sostanza, perchè questo genere di previsioni “gravose” si possano ritenere vincolanti, occorre che siano necessariamente oggetto di una specifica approvazione, separata e distinta dall’approvazione e sottoscrizione del resto del testo e contenuto contrattuale, e tale circostanza deve apparire chiara ed indubbia; di converso, infatti, le clausole sopra descritte, non potranno ritenersi validamente poste ed approvate, in caso di unica sottoscrizione del contratto, anche qualora, le stesse, fossero evidenziate nel testo (con diverso carattere od in grassetto, ad esempio) o, peggio, ove vi fosse sì un richiamo distinto alle medesime, ma che comprendesse praticamente la totalità delle clausole contrattuali, dando luogo ad una sottoscrizione dell’accordo che non potrebbe salvaguardare, in alcun modo, il diritto della parte di comprendere, a fondo, la reale portata di quelle condizioni che sono particolarmente penalizzanti.
Le clausole vessatorie non specificamente approvate, nelle modalità appena  chiarite, sono nulle ed inefficaci e, nel caso fosse evidente che rappresentano una parte fondamentale dell’accordo, senza la quale, le parti, non si sarebbero determinate a concluderlo, nullità ed inefficacia si estenderanno all’intero contratto.