Skip to main content

Il contratto di agenzia: sintesi degli elementi legali fondamentali

Con il contratto di agenzia, l’imprenditore (o preponente) incarica stabilmente un soggetto (l’agente) di promuovere, per suo conto, la conclusione di contratti in una zona determinata in cambio del pagamento di una provvigione (art.1742 c.c.).
L’agente è un lavoratore autonomo che svolge un’attività di collaborazione continuativa a favore del preponente, ottenendo il compenso solo se gli affari conclusi ed eseguiti, tra il preponente ed i terzi, sono frutto della sua attività promozionale: se l’agente è autorizzato a concludere direttamente l’affare, in nome e per conto del preponente e vincolandolo senza necessità di sua approvazione, assume la veste di rappresentante di commercio (anche se sarà sempre possibile, per il preponente, l’inserimento della clausola “salvo approvazione“, utile per evitare eventuali accordi non graditi).
Diversi aspetti del contratto di agenzia richiamano il rapporto di lavoro subordinato: la stabilità, la continuità dell’attività svolta nell’interesse del preponente, il rispetto delle istruzioni fornite, l’obbligo di preavviso e l’indennità di fine rapporto in caso di cessazione del contratto, ma esso rimane indubbiamente un contratto di lavoro autonomo, in quanto l’agente, a differenza del dipendente:
– si assume totalmente il rischio dell’incarico ricevuto (organizzazione dell’attività interamente con mezzi propri);
– non riceve una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
– ha un margine di scelta ed individuazione dei clienti;
– ha piena libertà di scelta del proprio programma ed itinerario.
Peculiari caratteristiche del contratto d’agenzia sono la “zona di competenza” e “l’esclusiva”: la zona nella quale l’agente è chiamato a svolgere la propria attività dev’essere specificata in contratto con la massima precisione (il preponente può modificarla unilateralmente con un adeguato preavviso) ed, in diretto collegamento, sarà naturale (anche se non obbligatorio) prevedere che, il preponente, non possa avvalersi di altri agenti in quella medesima zona e che, del pari, l’agente non possa trattare affari per terzi nello stesso ambito geografico e per lo stesso ambito d’affari.
Il diritto al compenso dell’agente matura:
– quando l’affare tra preponente e cliente è concluso ed eseguito grazie al suo effettivo intervento;
– quando l’affare è concluso direttamente dal preponente con clienti precedentemente acquisiti dall’agente;
– anche dopo la cessazione del contratto di agenzia, se la proposta del cliente è pervenuta al preponente, o all’agente, in data antecedente oppure entro un breve termine successivo alla cessazione del contratto medesima.
L’agente avrà comunque diritto alla provvigione se, la mancata esecuzione dell’affare concluso, sia dipesa da successivo accordo intervenuto direttamente tra preponente e cliente.
In generale (ma sono certamente possibili accordi differenti) l’agente non ha diritto al rimborso delle spese e dei costi sostenuti nello svolgimento dell’attività (trasporto, trasferta, organizzazione), intendendosi incluse nelle somme dovute a titolo di provvigione.
Agente e preponente possono recedere dal contratto di agenzia quando sussiste una giusta causa, senza che sia necessario un preavviso; in assenza di giusta causa, invece, si potrà recedere esclusivamente rispettando i termini di preavviso normativamente previsti (anche se non richiamati in contratto).
Alla cessazione del rapporto, come si accennava in principio, l’agente ha diritto alla corresponsione di un’indennità, la cui misura massima è pari ad un importo calcolato sulla media provvigionale degli ultimi 5 anni (o sulla media del minor periodo lavorato).