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Il licenziamento per giusta causa (in tronco), gli elementi e aspetti essenziali.

Il licenziamento per giusta causa, o in tronco, che dir si voglia, è un provvedimento sempre legato ad una specifica condotta del lavoratore e mai a differenti ragioni riferibili, in ipotesi, all’attività produttiva dell’azienda o all’organizzazione del lavoro.
La condotta dev’essere talmente grave da determinare la lesione, irreversibile, del vincolo fiduciario che fonda il rapporto lavorativo, e contrattuale, tra datore e dipendente ed i fatti che causano detta lesione sono tali da conferire, sempre al datore, la facoltà di recedere dal contratto senza il preavviso che, diversamente, la legge impone di concedere al lavoratore, secondo vari criteri legati all’anzianità del lavoratore medesimo ed indicati nei contratti collettivi.
Il licenziamento dev’essere sempre intimato per iscritto e posto in essere secondo una precisa ed inderogabile procedura descritta dalla legge generale (Statuto dei lavoratori), pena la sua inefficacia.
La giusta causa posta a fondamento di un tale provvedimento, può sostanziarsi anche in un comportamento extra-aziendale, che presenti quei requisiti di gravità tali per cui, parimenti, il datore di lavoro risulta legittimato a ritenere, ed affermare, il venir meno dell’affidamento e della possibilità, anche provvisoria, della prosecuzione del rapporto d’impiego.
Può risultare utile fornire qualche pratico esempio della fattispecie sopra tratteggiata e rammentare che, si verifica una giusta causa di licenziamento in tronco, in caso di atteggiamenti ed espressioni irriguardose/offensive o minacciose nei confronti del datore di lavoro o di colleghi, in caso di abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, da cui derivi un pregiudizio (od un rischio) per l’azienda o i colleghi, di assenze ingiustificate dal posto di lavoro, in caso di rifiuto alla ripresa del lavoro al termine di una malattia o di falsificazione di documentazione medica, in caso di commissione di reati di una certa rilevanza (esempi tipici sono il furto, falsa testimonianza, violenza sessuale, spaccio di stupefacenti), ma anche in caso di diffamazione o divulgazione di notizie dannose e non veritiere, sul conto di colleghi o datore di lavoro, poste in essere di persona, via mail o social network.
Si tratta, come facile intuire, di situazioni molto serie e connotate da gravità manifesta, per cui è consigliabile, per il datore da un lato, di soppesare assai attentamente la sussistenza del sottolineato requisito della gravità, prima di determinarsi ad assumere la decisione di porre in essere un licenziamento in tronco e, per il lavoratore dall’altro, di verificare attentamente sia la possibilità di avanzare una difesa credibile, a fronte delle accuse ricevute, sia l’avvenuto rispetto, da parte dell’azienda, della procedura inderogabile di legge imposta per la legittimità del licenziamento per giusta causa.