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Acquisto d’immobili da costruire

L’acquisto di un immobile da costruire è un passo che va posto in essere con alcune attenzioni fondamentali, al fine di evitare spiacevoli e, spesso, assai dannose sorprese.
In primo luogo, è bene sapere che, la legge, tutela, con strumenti efficaci, l’aspirante acquirente che ha deciso di acquistare un immobile ancora in costruzione o, addirittura, esistente solo a livello di progetto; è quindi consigliabile diffidare del tutto di soggetti od imprese che, stranamente, si mostrano poco attente o preparate circa le garanzie e tutele da offrire (peraltro obbligatoriamente) agli aspiranti compratori.
I soggetti che si apprestano a concludere l’acquisto di un immobile da costruire devono essere protetti, in via estremamente  sintetica e concreta, da due rischi fondamentali e molto seri: la crisi dell’impresa costruttrice ed i vizi e difetti dell’immobile costruito e consegnato, dopo l’acquisto.
Come avviene nel concreto la tutela e quali sono le accortezze indispensabili?
Il contratto preliminare di vendita deve essere obbligatoriamente stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi con l’intervento del notaio e, il contratto medesimo, va trascritto nei registri immobiliari, al fine di evitare il rischio d’ipoteche successive sull’immobile; inoltre, all’atto del preliminare, il venditore-costruttore, è obbligato a consegnare, all’acquirente, una fideiussione che garantisca il rimborso, all’acquirente stesso, di ogni cifra pagata, o da pagare, in caso di crisi dell’impresa: la validità della fideiussione dev’essere verificata dal notaio; è importante ricordare che, se non avviene con l’intervento del notaio o non viene consegnata la fideiussione, il preliminare non si potrà stipulare e, se stipulato, risulterà nullo.
Allo stesso modo, al momento della stipula del contratto definitivo (rogito), il notaio dovrà avere cura che, il venditore-costruttore, consegni al compratore una polizza assicurativa (cosiddetta postuma decennale, che va citata nell’atto stesso) che tuteli, sempre il compratore, dal rischio di vizi e gravi difetti dell’immobile, nell’arco del decennio successivo all’acquisto: altrettanto importante sapere che, in caso il venditore-costruttore non consegni la polizza, il contratto definitivo non si potrà stipulare e, qualora avvenisse, lo stesso sarà nullo, al pari del preliminare sottoscritto senza l’intervento del notaio o, come visto, senza la consegna della prevista fideiussione.