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Il trasporto di merce, elementi e regole essenziali.

Uno dei contratti più importanti e di frequente utilizzo, per le aziende, è senza dubbio quello di trasporto. Prendiamo in esame, come di consueto in sintesi, gli elementi fondamentali di tale fattispecie e le accortezze, minime, che occorre osservare, facendo specifico riferimento al trasporto su strada.
Le parti contrattuali sono, di regola, il vettore (impresa individuale o persona giuridica iscritta all’albo nazionale autotrasportatori), il mittente (colui che stipula il contratto con il vettore) ed il destinatario (il soggetto che riceve le merci, che può essere il mittente stesso). I trasporti su strada, dal punto di vista normativo, sono regolati dal codice civile (artt.1683-1702 c.c.) ed, in particolare, dal d.lgs 286/05.
Il contratto di trasporto, di norma, dev’essere stipulato in forma scritta ed avere data certa, ossia “marcato” con firma digitale o inviato a mezzo pec e, per essere pienamente valido, deve contenere almeno i seguenti elementi:
– generalità di vettore e committente e dell’eventuale caricatore della merce (ossia colui che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione sul veicolo);
– numero d’iscrizione del vettore all’albo nazionale;
– tipologia e quantità della merce;
– corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
– luoghi di presa in consegna merce e riconsegna della stessa;
– tempistica massima per carico e scarico della merce trasportata.
Un’attenzione importante che deve avere il mittente è senza dubbio quella di verificare che, il vettore prescelto, sia effettivamente iscritto all’albo nazionale e rispetti gli adempimenti retributivi nei confronti degli addetti ed assicurativi di legge, pena la responsabilità in solido, del mittente col vettore, nel termine di un anno dalla cessazione del contratto, con riguardo alle rivendicazioni dei lavoratori, limitatamente alle prestazioni ricevute in occasione del contratto stesso ed ai premi assicurativi pretesi dagli organi amministrativi.
Il termine per il pagamento del dovuto, al vettore, non può eccedere i 60 giorni, dall’emissione della fattura per il servizio di trasporto effettuato.
Un accenno ai documenti di trasporto indispensabili, che sono la lettera di vettura, che accompagna la merce ed è prova del contratto ed il documento di trasporto (ddt), che certifica il trasferimento di merci dal mittente-venditore al destinatario-acquirente e che dev’essere previsto in duplice copia, una conservata dal soggetto che l’ha emesso (mittente-venditore) e l’altra da consegnarsi al destinatario-acquirente; il ddt non è necessario nei casi di fatturazione immediata, poiché, in tale eventualità, sarà la fattura stessa ad accompagnare la merce.
Nella normalità dei casi, il mittente dovrà consegnare il carico al vettore, avendo cura di porre a disposizione eventuale documentazione speciale, relativa alla specifica merce oggetto di trasporto (certificati di origine merce, permessi particolari): il mittente sarà, infatti, l’unico responsabile per i danni o sanzioni derivanti dalla mancanza, o inesattezza, di tali documenti.
Il vettore, da parte sua, presa in consegna la merce, deve assicurarne la custodia sino alla consegna ed è suo onere il rispetto di tutte le norme inerenti il materiale trasporto (codice della strada, massa trasportabile, sicurezza, limiti di carico, sagoma, etc..), come, parimenti, sarà una sua obbligazione la fase di carico e stivaggio (salvo la presenza del caricatore, di cui sopra); all’arrivo della merce a destinazione, il vettore deve conservarla e custodirla sino all’effettiva consegna al destinatario ed, inoltre, avrà la responsabilità, salvo diversa pattuizione, delle operazioni di scarico e di eventuali danni, subiti dalla merce, in tale circostanza: solo la consegna effettiva della merce, senza danneggiamenti o perdite, libera da responsabilità il vettore, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola sottoscrizione del documento di trasporto da parte del destinatario.
Si rammenta che gli autotrasportatori di merci, per conto terzi, hanno l’obbligo di legge di dotarsi di assicurazione per i danni alle cose da trasportare e, senza tale polizza, non è ammessa alcuna iscrizione all’albo nazionale.
Un ultimo accenno al trasporto su strada internazionale, per sottolineare come, tale contratto, sia disciplinato dalla cosiddetta CMR (Convenzione di Ginevra del 1956) che si applica ogniqualvolta che, il luogo di carico e quello di scarico, indicati in contratto, siano in Stati differenti e che, almeno uno di questi, aderisca alla convenzione: in mancanza, le parti sono libere di scegliere la legge che regoli il trasporto o, diversamente, sarà applicata quella di residenza o sede del vettore.